Sezione Regione Puglia

Convenzioni

Ultimo aggiornamento 14.05.2012 11:00 AM

CONVENZIONE
Prov.
Classe
SEGRETARIO TITOLARE ViceSegr.
ACCADIA - ANZANO DI PUGLIA - SANT'AGATA DI PUGLIA
FG
3 (Riclass.)
IORIO PAOLA
ALLISTE - SANNICOLA
LE
2 (Riclass.)
CAMPA LOREDANA  
ARNESANO - TORCHIAROLO LE/BR
3
PEDACI MARIA ROSARIA  
AVETRANA - PALAGIANELLO
TA
2 (Riclass.) CAVALLO MARILENA  
BOVINO - ROCCHETTA SANT'ANTONIO
FG
3
FERRUCCI PAOLA ALESSANDRA  
CAMPI SALENTINA - ALEZIO
LE
2
FRACASSO FIORELLA  
CANNOLE - PATU' - ZOLLINO
LE
3 (Riclass.)
TOMMASI BRIZIO LUIGI
X
CAPRARICA DI LECCE – CORIGLIANO D’OTRANTO - CASTRIGNANO DE'GRECI
LE
2 (Riclass.)
BOLOGNINO FABIO
X
CARLANTINO - CELLE DI SAN VITO
FG
4
FERRARA AUGUSTO  
CARMIANO - GAGLIANO DEL CAPO - MORCIANO DI LEUCA
LE
2
CANNAZZA PIERLUIGI
X
CASALNUOVO MONTEROTARO - CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
FG
3 (Riclass.)
COTOIA GRAZIELLA
CASARANO - SUPERSANO
LE
2
D'IPPOLITO CLAUDIO  
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE - ORDONA
FG
3 (Riclass.)
TELESCA MARIA
CASTRO – SANTA CESAREA TERME - SCORRANO
LE
2 (Riclass.)
APRILE GRAZIANA
COLLEPASSO – TUGLIE
LE
2 (Riclass.)
TRALDI ANNA
CORSANO - SALVE - TIGGIANO
LE

2 (Riclass.)

RIZZO GIUSEPPE
CUTROFIANO - CARPIGNANO SALENTINO
LE
2 (Riclass.) FOGGETTI MARIA ANTONIETTA  
DISO - SANARICA
LE
3
FERRARI FABIO
FAETO - SAN MARCO LA CATOLA
FG
4
MELILLO MICHELA  
LATIANO - TORRICELLA BR/TA
2
FLORE CARMELA  

LESINA - CHIEUTI

FG
3
PIOMELLI LUCIANA
MARTANO – BAGNOLO DEL SALENTO
LE
2
TONDO PASQUALE
X
MARTIGNANO - UGENTO
LE
2
LANDOLFO ZANELIA
MARTINA FRANCA - CRISPIANO
TA
1/B
DE CARLO Eugenio  
MARUGGIO - FRAGAGNANO
TA
2 (Riclass.) MEZZOLLA Antonio  
MATINO - CURSI
LE
2
PALLARA Paolo Rosario  
MELENDUGNO - CASTRI' DI LECCE
LE
2 (Riclass.)
ANTONICA ANTONIO  
MELPIGNANO - PALMARIGGI
LE
3
DE DONNO GIUSEPPE
MIGGIANO - ALESSANO
LE
2 (Riclass.)
DE CARLO IMMACOLATA MARCELLA  
MONTEIASI - MONTEMESOLA
TA
3
GENTILE TERESA  
MONTERONI DI LECCE - MINERVINO DI LECCE
LE
2
SCRIMITORE ANTONIO
MONTESANO SALENTINO - SURANO - GIURDIGNANO
LE
3 (Riclass.)
CHILLA DONATO
MURO LECCESE - UGGIANO LA CHIESA
LE
3
VANTAGGIATO PASQUALE  
NOCIGLIA - LIZZANELLO - SPONGANO
LE
2 (Riclass.)
ARRIVABENE ROSA
NOVOLI - SAN CESARIO DI LECCE
LE
2 (Riclass.)
PALMA ANNA PASQUALINA  
ORTA NOVA - CELENZA VALFORTORE
FG
2 (Riclass.)
LONGO GIUSEPPE  
OTRANTO – ARADEO
LE
2
RADOGNA ANGELO
PARABITA - NEVIANO
LE
2
TARTARO CONSUELO  
POGGIARDO - ANDRANO
LE
2 (Riclass.) FORNARO FILIPPO  
POGGIO IMPERIALE - SERRACAPRIOLA
FG
3 (Riclass.)
PERRECA DOMENICO
PRESICCE - ACQUARICA DEL CAPO
LE
2 (Riclass.)
ORLANDO ROBERTO  
PUTIGNANO - NOCI
BA
1B
ALEMANNO GIUSEPPE SALVATORE
X
ROCCAFORZATA - FAGGIANO
TA
3
MANDURINO EUGENIA  
RODI GARGANICO - PESCHICI
FG
2
COCCIA ANTONIO
ROSETO VALFORTORE - MONTELEONE DI PUGLIA - ALBERONA
FG
3
TAMBASCIA ANTONIO  
SAN CASSIANO - BOTRUGNO
LE
3
MARZOTTA MARIA VITA
SAN GIORGIO JONICO - SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE TA 2 (Riclass.) LESTO MARCO  
SAN FERDINANDO DI PUGLIA - STORNARA
BT/FG
2
CARLUCCI DOMENICO
X
SAN MARCO IN LAMIS - RIGNANO GARGANICO - VOLTURINO
FG
2
GALANTINO GIULIANA
X
SAN NICANDRO GARGANICO - CAGNANO VARANO
FG
2
DE BONIS PAOLO GIOVANNI  
SAN PIETRO IN LAMA - CALIMERA
LE
2 (Riclass.)
 
X
SANNICANDRO DI BARI - POGGIORSINI
BA
2 (Riclass.) LOZZI ERNESTO
SOLETO - SOGLIANO CAVOUR - SECLI'
LE
2
CASCIONE ANTONIO
SPECCHIA – CASTRIGNANO DEL CAPO
LE
2
CAZZATO MATILDE
STATTE - MOTTOLA
TA
2
MARGHERITA MARIANUNZIA  
STORNARELLA - CARAPELLE
FG
2
CUSMAI FABRIZIA  
TAVIANO - RACALE - MELISSANO
LE
2
RIA GIANCARLO
X
TORRE SANTA SUSANNA - CELLINO SAN MARCO
BR
2
BIANCHI ANTONIO
TRINITAPOLI - ISOLE TREMITI
BT
1/B
DE SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO  
TROIA - CANDELA
FG
2 (Riclass.)
CASO GIANLUIGI  
VOLTURARA APPULA - SAN PAOLO DI CIVITATE - CASTELLUCCIO DEI SAURI
FG
3
D'ONOFRIO PIETRO  
VERNOLE - STERNATIA
LE
3
GALLICCHIO GERARDO  
VIESTE - ZAPPONETA
FG
1/B
SOCCIO MARIA MADDALENA  
VILLA CASTELLI - MONTEPARANO BR/TA 2 (Riclass.) VICECONTE MARIA ROSA
X

LINEE GUIDA sulle convenzioni di segreteria

Tra Comuni appartenenti alla stessa Regione è possibile stipulare un’apposita convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria.
Si prescinde dal criterio della regionalità solo in caso di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, appartenenti a regioni confinanti, posti sul confine regionale e limitrofi tra loro (art. 3 quater, d.l. 31 marzo 2005, n. 44, convertito nella legge 31 maggio 2005, n. 88); la Sezione Regionale di competenza sarà quella del Comune individuato quale capo-convenzione.
Non è possibile prendere atto della costituzione della convenzione qualora sulle sedi singole siano presenti più di un segretario. Soltanto in caso di rinnovo elettorale, sarà possibile convenzionarsi anche in presenza di più segretari; il Sindaco capo convenzione individuerà il titolare della costituenda convenzione tra i segretari titolari ovvero un segretario “esterno”. I segretari non individuati verranno collocati in posizione di disponibilità, salvo anticipato conseguimento di titolarità su altra sede.
I Comuni che intendono stipulare una convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria devono far pervenire alla Sezione Regionale i seguenti atti:
- deliberazioni dei Consigli Comunali con le quali viene approvato l’identico testo di bozza di convenzione e autorizzato il Sindaco alla sua sottoscrizione;
- originale della convenzione sottoscritta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione successivamente all’adozione dell’ultima deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione;
- certificazione della popolazione residente in ciascun Comune al 31.12 dell’anno precedente alla stipula della convenzione, qualora dalla somma degli abitanti scaturisca una sede di classe superiore alla classe di qualunque Comune aderente;
- individuazione del segretario titolare (nel caso di presenza di un solo titolare sulle sedi singole di segreteria) ovvero richiesta di pubblicazione della sede (sia in caso di vacanza di tutte le sedi singole, sia in caso di sedi coperte ed interessate dalle elezioni).
La Sezione Regionale, terminata l’istruttoria, prende atto della costituzione della convenzione (i cui effetti giuridici ed economici comunque decorreranno dalla data di presa servizio del segretario titolare, perdendo così le sedi singole la loro individualità), procede alla classificazione della stessa e assegna il segretario titolare, ai fini della successiva nomina, ovvero procede alla pubblicazione della sede neo-costituita.
La convenzione ha natura di contratto di diritto privato, va registrata solo in caso d’uso ed ha un contenuto minimo obbligatorio: le modalità di espletamento del servizio, la ripartizione degli oneri finanziari per gli emolumenti del segretario, la possibilità di recesso di uno o più Comuni, la durata della convenzione (che non può essere a tempo indeterminato).
La convenzione cessa di produrre effetti tra le parti alla scadenza naturale, comunque determinata (sia in funzione di una avvenimento: un anno dalla presa servizio del titolare, 120 giorni dopo l’insediamento del Sindaco del primo Comune che va ad elezioni, …; sia allo spirare di una data individuata: ad esempio il 31.12.2011); la Sezione Regionale provvede, con congruo anticipo, ad informare i Sindaci aderenti dell’approssimarsi del termine e del fatto che, in assenza di comunicazioni, si procederà alla presa d’atto dello scioglimento naturale. Alla scadenza, in assenza di accordo tra le parti, il segretario titolare verrà assegnato alla sede di segreteria del Comune ex capo-convenzione.
La convenzione può essere sciolta anticipatamente anche per risoluzione consensuale, qualora i Consigli Comunali si esprimano concordemente su tale punto. La Sezione Regionale prende atto dello scioglimento anticipato, la cui decorrenza sarà la data indicata nelle deliberazioni (se successiva alla presa d’atto) ovvero, in assenza di una data (o se indicata, la stessa risulta anteriore alla presa d’atto) dal giorno successivo all’adozione del provvedimento.
In ogni caso, prima della scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata tramite concordi deliberazioni dei Consigli Comunali interessati che dovranno essere trasmesse alla Sezione Regionale, per la prescritta presa d’atto.
Un Comune potrà recedere dalla convenzione, nel rispetto dei criteri disciplinati dalla convenzione stessa (adozione di deliberazione di Consiglio Comunale, comunicazione agli altri Comuni, trasmissione alla Sezione Regionale degli atti, presa d’atto e decorrenza dei termini pattuiti); in caso di convenzione tra 3 o più Comuni, i Comuni rimanenti possono, entro il termine degli effetti della convenzione in essere, procedere alla rideterminazione il rapporto convenzionale (ad esempio, nuova ripartizione delle spese e percentuali di presenza del segretario presso i singoli Comuni) ovvero soggiacere allo scioglimento della convenzione stessa.

Normativa sulle convenzioni di segreteria